La nullità delle fideiussioni omnibus nell'interpretazione dell'ABF
Dopo la Cassazione anche l'Arbitro bancario finanziario offre sollievo alle banche (Coll. coord., decisione n. 14555/2020)
La fideiussione omnibus è un contratto tipico della prassi bancaria, attraverso il quale il fideiussore garantisce tutte le obbligazioni che il debitore assume nei confronti del creditore.
Tale tipologia di fideiussione vincola colui che la sottoscrive a rendersi garante del pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che un soggetto (il c.d. debitore principale) ha contratto o contrarrà verso quel creditore (sostanzialmente una banca). Come noto, la fideiussione ?classicamente? intesa, nasce invece al fine di garantire un'obbligazione specifica e ben determinata, mutuandone pertanto inevitabilmente la caratteristica dell?accessorietà (art. 1939 cod. civ).
L?alea che contraddistingue la fideiussione ?omnibus? ha suscitato diverse perplessità per l?ampiezza della sua portata (estendendosi anche ad eventuali impegni finanziari successivi alla conclusione del contratto di garanzia, cioè alle obbligazioni future) e ha avviato un copioso dibattito dottrinale e giurisprudenziale sin dalla fine del secolo scorso in merito alla sua ammissibilità, ritenuta da molti in contrasto con l?art. 1346 cod. civ. in ragione del fatto che ?l?oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile?.